Il limite di costo annuale di 6 miliardi di euro, definito come punto di partenza del nuovo decreto, è stato raggiunto il 12 luglio 2012, ciò decreta la piena operatività del 5° conto energia a partire dal 27 agosto 2012. In data 12 luglio 2012 infatti sono stati adempiuti i passaggi richiesti del decreto del 5° CONTO ENERGIA cioè la comunicazione del GSE all'Autorità di avvenuto raggiungimento del predetto limite di costo e l'adozione, da parte dell'Autorità, della delibera di ufficializzazione della situazione (delibera 292/2012/R/efr): il decreto stabilisce che il 5° CONTO ENERGIA si applichi trascorsi 45 giorni dall'adozione di detta delibera.Il 5° CONTO ENERGIA si applicherà fino a 30 giorni solari dal raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno. Tale data sarà comunicata dall’AEEG. Il costo massimo degli incentivi è fissato a 700 milioni di euro all’anno.
ACCESSO AGLI INCENTIVI
Accedono direttamente alle tariffe incentivanti, senza obbligo di iscrizione al registro, i seguenti impianti:
1. impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
2. impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
3. potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12kW;
4. impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di Euro;
5. impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di Euro;
6. impianti fotovoltaici realizzati da Pubbliche Amministrazioni con procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
7. impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
Gli altri impianti fotovoltaici accedono alle tariffe incentivanti previa iscrizione in appositi registri.
Per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga una tariffa omnicomprensiva riferita alla quota di produzione netta immessa in rete. La tariffa varia sulla base della potenza e della tipologia di impianto
TARIFFE
Per gli impianti fotovoltaici e gli impianti integrati con caratteristiche innovative le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono variabili in funzione della data di entrata in esercizio e della potenza. Cliccare sul link che segue per visualizzare le tabelle relative alle tariffe di incentivo del primo semestre 2013 correlate al tipo e potenza impianto fv.
LINK TABELLE TARIFFE
Nei semestri successivi sono previste riduzioni delle tariffe incentivanti.
I REGISTRI
I registri GSE avranno i seguenti limiti massimi di costo indicativo degli incentivi:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di 6,7 miliardi di euro l’anno.
Il primo registro sarà aperto con un bando dal GSE entro 20 giorni dalla pubblicazione delle relative regole applicative e resterà aperto per 30 giorni. I registri successivi saranno aperti con cadenza semestrale e resteranno aperti per 60 giorni.
Ecco i criteri di priorità con i quali verrà formata la graduatoria per l'ottenimento degli incentivi:
a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/SEE;
e) impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sempre ché l’area dei moduli fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003; cave dismesse; miniere esaurite;
f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive;
g) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7.
CONTRIBUTI GSE
Per accedere alle tariffe incentivanti è necessario versare un contributo per le spese di istruttoria al GSE pari a:
- 3€ per ogni kW, per potenze fino a 20 kW
- 2€ per ogni kW, per le potenze eccedenti i 20kW
Inoltre, dal primo gennaio 2013, i soggetti responsabili dovranno corrispondere al GSE per la copertura degli oneri di gestione, anche mediante compensazione, un contributo pari a 0,05 centesimi di € per ogni kWh di energia incentivata.
(*) salvo errori ed omissioni, il testo è a puro titolo indicativo. Fare comunque sempre riferimento al testo del decreto 5 luglio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012